Pubblichiamo, in allegato, il Protocollo condiviso tra la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli e le principali Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del Trasporto e della Logistica in Italia.
Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e maritino portuale) e costituisce un addendum del Protocollo Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 (allegato).
Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori sopra richiamati, si segnalano quelli di interesse per le imprese di Autotrasporto:
- la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020 allegata) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.
- Nello specifico, per il settore dell’Autotrasporto Merci, è stabilito che:
- Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine.
- In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori.
- Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
- Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le stesse regole si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi.
- Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
Si allega inoltre il documento di orientamento della Commissione Europea con lo scopo di proteggere la catena di approvvigionamento dell’UE in questi difficili circostanze e per garantire che sia i lavoratori delle merci sia i lavoratori dei trasporti siano in grado di viaggiare ovunque siano necessari.
Linee Guida versione 180032020 DEFINITIVE
Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020